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Nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020 è stato pubblicato il cosiddetto Decreto Ristori.

Di seguito vengono analizzate le principali norme in ordine di articolo.

Articolo 1 – Contributo a fondo perduto per operatori Iva dei settori interessati a nuove restrizioni.


Per sostenere gli operatori economici che sono stati interessati dalle misure restrittive di cui al Dpcm 24 ottobre emanato per contenere il Covid-19, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che:
-alla data del 25.10.2020 hanno la partita Iva attiva,
-dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato 1 al decreto in commento.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 25.10.2020 e con uno o più decreti potranno essere individuati ulteriori codici Ateco.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento alla data di effettuazione delle operazioni.
Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione per i soggetti riportati nell’allegato 1 al Dl in commento che hanno attivato l’attività dal 1° gennaio 2019.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato decreto “rilancio”, e che non lo hanno restituito, l’agenzia delle Entrate accredita il presente contributo direttamente sul medesimo conto in cui è stato accreditato il precedente contributo, mentre per gli altri il presente contributo viene riconosciuto previa presentazione di apposita istanza.

Per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo, il nuovo importo sarà determinato come multiplo del contributo già erogato, facendo riferimento alle percentuali indicate per ciascun codice Ateco dalla tabella allegata al provvedimento.

I criteri di cui al D.L. “rilancio” assumono poi rilievo anche per la quantificazione del contributo per i soggetti che non hanno ancora richiesto il contributo.

 

Articolo 8 – Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili non abitativi e affitto di azienda

Per le aziende che operano nei settori di cui all’Allegato 1 al decreto in commento spetta il credito d’imposta di cui al decreto “Rilancio”, ossia un credito d’imposta del 60%, da utilizzare solo in compensazione dopo il pagamento dei canoni, dell’ammontare mensile:
-del canone di locazione,
-del canone di leasing,
-del canone di concessione,

di immobili a uso non abitativo, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello stesso articolo 28 che prevede anche che il credito d’imposta possa essere utilizzato solo in compensazione.

 

Articolo 9 – cancellazione seconda rata IMU

Viene estesa la cancellazione della seconda rata Imu (in scadenza il 16 dicembre 2020) di cui all’articolo 78 D.L. 104/2020 anche alle imprese svolgenti attività caratterizzate dai codici Ateco indicati nella tabella allegata al Decreto.

 L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.

 

Articolo 13 – Sospensione INPS e INAIL per determinati settori

Per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19, esercenti come attività prevalente un’attività oggetto delle predette limitazioni, è disposta la sospensione dei termini che scadono per il mese di novembre 2020 (16.12.2020) relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali / premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).

 

Articolo 17 – Indennità lavoratori del settore dello sport

È estesa al mese di novembre 2020 l’indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno dal “Decreto Rilancio” e dal c.d. “Decreto Agosto”.
L’indennità, che per tale mensilità aumenta da € 600 a € 800:
L’indennità spetta ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche che abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività;
Il supporto è erogato da Sport e Salute spa previa:
– apposita domanda da presentare entro il 30.11.2020, nel limite dei fondi stanziati.

NB: Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno, per i quali permangono i requisiti, l’indennità pari a € 800 è erogata anche per il mese di novembre 2020 senza necessità di presentare un’ulteriore domanda.

Nota evidenziare che alcune forme di sostegno sono sottoposte ad approvazione della commissione europea per gli aiuti di stato.

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